Credito, occupazione e piccola industria: questi sono i tre pilastri della legge n. 34 dell'11 marzo 2026, la nuova iniziativa annuale dedicata alle PMI. La misura, in linea con i principi dello Small Business Act europeo, mira a snellire e potenziare l’efficacia delle politiche pubbliche a sostegno delle piccole imprese, combinando incentivi economici, misure operative e poteri di riforma delegati. Con un impatto che spazia dalla fiscalità alla sicurezza sul lavoro e all’accesso al credito, la legge intende affrontare alcune delle principali debolezze strutturali del sistema produttivo italiano.
Artigianato: cosa cambia
con la Legge 11 marzo 2026, n. 34

La Legge 11 marzo 2026, n. 34 tocca uno dei nodi più strutturali del sistema produttivo italiano: l’artigianato. Con l’art. 15, il legislatore affida al Governo una delega ampia per riscrivere la disciplina del settore, intervenendo sulla storica legge quadro del 1985 (L.n. 443). L’obiettivo è esplicito: razionalizzare, aggiornare e rendere più coerente la normativa con le trasformazioni economiche e tecnologiche. L’impresa artigiana non viene più letta solo come attività manuale, ma come sintesi di competenze tecniche, progettuali e creative. L’art. 15 valorizza infatti un apporto che può essere anche ideativo e innovativo, superando una visione tradizionale ormai inadeguata. Accanto a questo, emerge la crescita dimensionale. La delega punta a rimuovere vincoli societari obsoleti e favorire l’aggregazione tra imprese, anche attraverso strumenti come il contratto di rete. L’obiettivo è rendere l’artigianato più competitivo in mercati sempre più complessi, dove la dimensione individuale spesso non basta. Non meno rilevante è il tema della trasmissione delle competenze e della sostenibilità - economica, sociale e ambientale - che entra tra i criteri direttivi della riforma, in linea alle politiche europee. A rafforzare questo impianto interviene poi l’art. 16, che introduce una stretta sull’uso del termine artigianale. Da ora in avanti, potranno utilizzarlo nella comunicazione e nella vendita solo le imprese effettivamente iscritte all’albo e che producono direttamente i beni o servizi, prevedendo sanzioni significative (fino all’1% del fatturato minimo 25.000), segnando un passo deciso contro pratiche commerciali ingannevoli. Il disegno si completa nel Capo IV (artt. 18-23), dove la legge opera sulle recensioni online, vietando la compravendita di feedback e imponendo criteri di autenticità e temporalità. Anche qui, il filo conduttore è la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, elementi cruciali per le piccole imprese. La riforma dell’artigianato, tuttavia, è ancora tutta da costruire. Svantaggiando la concorrenza sleale a favore dei consumatori e di coloro che lavorano secondo i parametri stabiliti.
Condizionalità
Dal punto di vista fiscale, l’art. 1 della legge n. 34 dell’11 marzo 2026 reintroduce un regime di sospensione fiscale per gli utili destinati al capitale proprio e destinati al finanziamento di programmi di rete congiunti. La misura, che si applica fino a un limite massimo di 1 milione di euro all’anno per impresa ed è limitata al triennio 2026–2028, funge da incentivo indiretto alla capitalizzazione e alla cooperazione tra imprese, subordinatamente all’effettiva realizzazione degli investimenti previsti. Sul fronte del lavoro, l’articolo 6 introduce un sistema di riduzioni concordate dell’orario di lavoro accompagnate da un’esenzione contributiva, che può essere considerato una politica “ibrida” del mercato del lavoro attivo, a metà strada tra la flessibilità organizzativa e un incentivo all’occupazione. La disposizione prevede una riduzione dell’orario di lavoro compresa tra il 25% e il 50%, accompagnata da un incentivo contributivo fino a 3.000 euro all’anno, subordinato all’assunzione di lavoratori di età inferiore ai 34 anni. Applicabile alle imprese con un massimo di 50 dipendenti e limitata al biennio 2026–2027, la misura introduce un meccanismo di condizionalità occupazionale che potrebbe influire sulle dinamiche di turnover e sulla gestione del costo del lavoro. Permangono tuttavia alcune questioni critiche relative all'attuazione, in particolare per quanto riguarda i potenziali conflitti con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Nel settore della salute e sicurezza sul lavoro, la disposizione normativa è contenuta nell'art. 10, che prevede l'introduzione di modelli standardizzati di gestione della sicurezza adeguati alle dimensioni e alle caratteristiche organizzative delle PMI. La disposizione pone l'accento sui modelli sviluppati dall'INAIL, estende gli obblighi di formazione ai lavoratori che beneficiano di integrazioni salariali e autorizza l'uso di strumenti tecnologici avanzati, come la realtà virtuale, nei programmi di formazione. Il risultato è un approccio che mira a combinare la semplificazione con una maggiore tutela, adattando le misure di prevenzione ai contesti produttivi di dimensioni più ridotte.